venerdì 20 giugno 2008

*Nota legge intercettazioni

Riceviamo e pubblichiamo
Compromesso il diritto di cronaca
Luci e ombre di un disegno di legge da emendare
di Ennio Fortuna
(
Procuratore generale del Veneto)

Il disegno di legge del Governo in materia di intercettazioni telefoniche (ma come vedremo, il provvedimento va ben oltre) presenta norme equilibrate e comunque accettabili, ma anche innovazioni singolari e perfino grottesche, al punto da far dubitare della loro stessa legittimità sotto il profilo costituzionale.
Il divieto di intercettazione per reati punibili con meno di 10 anni di reclusione nel massimo appartiene alla prima categoria, specie se si muove dalla convinzione (a mio giudizio fondata) che da noi si esagera negli ascolti disposti dal magistrato. Ugualmente deve dirsi del limite di tre mesi al massimo (forse troppo drastico) in cui può protrarsi l'ascolto, delle mutate e assai più rigorose condizioni richieste per l'autorizzazione e per l'utilizzazione, e infine della competenza, non più attribuita al singolo G.I.P., ma addirittura ad un collegio di tre magistrati (ciò che rende però assai più complessa la tenuta del segreto, oltre a creare non poche difficoltà di organico e per tutti i casi di maggiore urgenza).
Tutto sommato, fin qui le disposizioni rientrano nella logica di un provvedimento volto a limitare un mezzo di indagine per sua natura invasivo per meglio tutelare la privacy del cittadino e risparmiare sui costi davvero intollerabili di oggi. Va aggiunto che il Governo ha mostrato sensibilità ed equilibrio nel prevedere la possibilità di procedere alle intercettazioni anche per i reati contro la pubblica amministrazione, se punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, ancorché non si sia fatto lo stesso con l'abuso di informazioni privilegiate e con la manipolazione del mercato, fattispecie altrettanto, se non più gravi, e che, a maggior ragione, richiedevano la stessa eccezione.
Ma come anticipato, il Governo ha fatto molto di più, rendendosi responsabile di un'iniziativa assolutamente inaccettabile. Propone infatti la modifica di un articolo del codice di procedura, a cui è collegata strettamente la fattispecie punitiva della pubblicazione arbitraria di atti, ovviamente più aspramente sanzionata, secondo cui fino alla fine delle indagini preliminari ovvero fino alla fine dell'udienza preliminare è vietata la pubblicazione anche parziale o del semplice contenuto di singoli atti del procedimento, nonché di quanto acquisito al fascicolo del PM o del difensore, e anche se il segreto è cessato.
In sostanza fino alle soglie del dibattimento non si potrebbe scrivere del procedimento in alcun modo, neppure per semplici riferimenti o richiami: un segreto addirittura tombale di stile staliniano anni trenta e francamente ingestibile, e probabilmente lesivo del diritto-dovere di informazione, costituzionalmente tutelato. Come il Governo possa illudersi che un simile segreto resti osservato per tutto il tempo in cui da noi dura un'indagine (spesso anni) è abbastanza incomprensibile. Ma a parte la mancanza di ogni realismo, non è difficile sottolineare la grave preoccupazione che deriverebbe da una simile impostazione. Se davvero la norma passasse (e non lo credo), e se davvero si chiudesse la barriera del segreto su ogni tipo di indagine e per tanto tempo, a parte l'incostituzionalità del divieto, sarebbe assai difficile negare il grave pericolo per la stessa tenuta dell'ordine democratico. Ogni iniziativa liberticida s arebbe possibile perché la libera stampa non potrebbe denunciare il fatto e neppure registrarlo.
C'è di più. La stessa categoria dei cronisti giudiziari cesserebbe di esistere, non avendo più nulla da dare al servizio dell'informazione. Ma il Governo dovrebbe anche spiegare come conciliare la norma con l'altra pure tenacemente voluta dal Governo Berlusconi due anni fa, e ormai in vigore, tutto sommato, con buoni risultati. Mi riferisco alla disposizione con cui riordinandosi su schemi vorticistici l'ufficio del PM, si è deciso che fosse solo il Procuratore (o altro magistrato da lui appositamente delegato) a mantenere i rapporti con gli organi di informazione, salva la raccomandazione (o l'ordine) che ogni notizia sia data in modo impersonale escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari. Ma che cosa dirà ormai il Procuratore ai giornalisti, se è vietata la pubblicazione di ogni notizia, anche indipendentemente dal segreto in senso tecnico, e se anche il Procuratore è ovviamente te nuto alla riservatezza, pena la sua stessa personale responsabilità penale per il concorso nella divulgazione arbitraria? Se non è un mero incidente tecnico, dovuto all'evidente difetto di coordinamento tra le due disposizioni, il Governo dovrà spiegare come sia possibile la coesistenza di norme tanto contraddittorie.
Naturalmente la speranza di ogni osservatore è che il Parlamento elimini le aporie e soprattutto le troppo evidenti e insostenibili esagerazioni, salvando dal disegno di legge quello che c'è di buono e che, come ho detto, non manca.
Ma staremo a vedere, tenendo sempre presente che se anche la stampa non è mai ben vista dal potere, tuttavia la sua funzione in difesa della democrazia è e resta assolutamente insostituibile. E tutti, perfino i Governi, dovrebbero convenirne.

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