giovedì 24 gennaio 2008

*Nullità cartelle esattoriali

Nullità cartelle esattoriali in mancanza
di indicazione e firma
del responsabile procedimento

La Corte Costituzionale ha statuito, con ordinanza, che sussiste l’obbligo per la concessionaria riscossione tributi di motivare la cartella di pagamento e di indicare in essa il responsabile del procedimento, sin dall’introduzione della legge 241/90 e dallo statuto dei contribuenti (legge 212/2000).
Dall’ordinanza della Corte risulta che l’omessa indicazione del responsabile costituisce nullità della cartella e questo permetterebbe di proporre opposizione in tutte quelle fattispecie giuridiche ancora non esaurite, come ad esempio quando è ancora in atto una procedura espropriativa.
Inoltre, in molte sentenze è stata dichiarata la illegittimità della cartella perché non firmata e perché priva di motivazione.
E’, infatti, prassi costante dei concessionari non indicare alcun responsabile del procedimento, in quanto la procedura di riscossione dei tributi ed altri crediti statali viene gestita dall’esattore come se fosse una procedura informatica di massa, senza alcuna verifica della reale sussistenza del credito e della fondatezza dell’ente impositore, senza trasparenza ed equità per il presunto debitore, che non può così individuare il responsabile del procedimento, nemmeno per eventuali chiarimenti.
Le cartelle per le quali non è ancora spirato il termine di opposizione sono da contestare immediatamente da parte del cittadino. Si ricorda che la competenza varia a seconda della natura del credito. Se si tratta di imposte e tasse la competenza è della commissione tributaria, se si tratta di sanzioni amministrative è del Giudice di Pace, se si tratta di crediti previdenziali è del Giudice del lavoro.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Confconsumatori-Latina:
tel. 3495000314 contefr@tiscali.it

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