lunedì 4 agosto 2008

* Confcommercio-alcolici

DIVIETO DI SOMMINISTRARE ALCOLICI
DOPO LE ORE 2 DI NOTTE
CONSIDERAZIONI DI F.I.P.E.
CONFCOMMERCIO LATINA


Siamo arrivati alle lezioni in grande stile, dalle accuse che dipingono i commercianti esseri spregevoli che lucrano sulla pelle dei ragazzi per un mero interesse di bottega, ai titoli in rima “intrattenere non fa rima soltanto con bere.”

Ripartiamo a bocce ferme.
Cosa prevede la norma.
La legge 2 ottobre 2007, n. 160 di “conversione del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” all’art. 6 ha così modificato l’art. 230 del Codice della Strada.

1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Detto ciò, ed in considerazione che l’ordinanza è rivolta “a tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, ecc….”, negli articoli apparsi il 1° agosto sui quotidiani locali, Fipe ha denunciato che nell’ordinanza emanata dal Sindaco Zaccheo erano riscontrabili macroscopiche anomalie. Quella più evidente riguarda l’obbligatorietà di esporre nei locali una tabella che riproduca la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, e che la mancata esposizione è punita con una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro e la chiusura dell’attività commerciale per un mese.
La “colpa” addebitata alla Fipe è stata quella di aver evidenziato che a tutt’oggi la TABELLA indicata nell’ordinanza “non esiste” perchè il Ministero della Salute, così come previsto nel 4° comma della legge non ha provveduto ad emanarla. Per questo motivo Fipe chiedeva agli Enti preposti al controllo di non multare gli esercenti. In chiusura del comunicato stampa, Fipe sottolineava che divieti e proibizionismo non risolvono assolutamente il problema ma era necessario attivare un percorso virtuoso che accompagni i giovani e i consumatori tutti verso un uso consapevole dell’alcol, lavorando tutti insieme per far crescere attenzione e sensibilità.
Se evidenziare l’impossibilità di mettersi in regola per non incorrere in sanzioni pecuniarie e chiusura delle proprie attività significa fare interessi di bottega, allora Fipe li sta facendo.
Vale la pena ricordare che il divieto inizia alle ore 02,00 di notte ma la legge non dice quando dovrebbe terminare. Fipe si chiede: l’esercente che riceve la richiesta di un caffè corretto alla sambuca alle ore 06,00 del mattino come si deve comportare? Se qualcuno conosce la risposta gliene saremo grati.
Inoltre, pur ribadendo le finalità meritorie dell’ordinanza, Fipe reputa la stessa un palliativo, tardivo e contraddittorio, in quanto, sembrerebbe che l’incolumità delle persone sia garantita solo nel fine settimana, mentre negli altri giorni ognuno può comportarsi come meglio crede.
Cosa diversa, sarebbe stato il “divieto assoluto” di consumare alcolici in ogni luogo dopo le ore 02,00 ad esempio nelle strade, nei parchi, feste private ecc..-
Questo per sottolineare che lo scrivente Sindacato, non pone in dubbio la finalità dell’ordinanza, ma mette in discussione l’applicazione della stessa, anche perché, forse a qualcuno è sfuggito, che anche i commercianti hanno famiglia e nessuno di loro è esonerato da eventuali tragedie.

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