domenica 30 marzo 2008

* Rivoluzione assegni

Rivoluzione assegni a fine aprile 2008
Costi aggiuntivi per quelli "liberi"

Assegni, libretti al portatore, contanti, dal 30 aprile cambia tutto. Una piccola rivoluzione per le abitudini dei clienti: arriva una stretta sugli assegni, si limita l'uso del contante, si riduce il saldo dei libretti al portatore. Una serie di novità introdotte dalle norme sull'antiriciclaggio contenute nel Dlgs 231/2007.
Assegni - La prima distinzione riguarda gli assegni liberi da quelli non trasferibili. L'assegno superiore a 5mila euro dovrà essere sempre non trasferibile e indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario. Tutti i nuovi libretti bancari che saranno distribuiti dopo il 30 aprile avranno la clausola «non trasferibile» già inserita. Scoraggiato, poi, l'uso degli assegni liberi, che hanno due vincoli: non possono essere emessi per un importo superiore a 5mila euro e hanno una limitazione nella capacità di circolare (il girante deve sempre apporre il suo codice fiscale). Attenzione: se non c'è il codice nella girata l'assegno è nullo. Per avere assegni liberi, senza la clausola «non trasferibile» occorre fare un richiesta scritta alla banca. Richiesta che comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta a titolo di imposta di bollo. Gli assegni in nostro possesso potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento: per importi pari o superiori a 5mila euro andrà, però, indicata la clausola "non trasferibile", accanto al nome o alla ragione sociale del beneficiario. Assegni emessi prima del 30 giugno possono essere regolarmente incassati. Gli assegni emessi con la dicitura «a me medesimo» vengono considerati come non trasferibili, dunque, possono solo essere incassati in banca o alla Posta, ma non girati ad altri. Le stesse regole valgono per assegni circolari, vaglia postali e cambiari. L'uso non corretto degli assegni (per esempio la dimenticanza della dicitura non trasferibile su un assegno superiore ai 5mila euro) comporta sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare al 40% dell'importo trasferito. La mancanza del codice fiscale del girante comporta la nullità delle girate e, dunque, l'impossibilità di incassare l'assegno.
Libretti al portatore - Per i libretti al portatore dal 30 aprile non sarà più possibile aprirne di importo pari o superiore a 5mila euro. Chi possiede libretti al portatore di importo pari o superiore a 5mila euro deve regolarizzarli entro il 30 giugno 2009 estinguendoli, prelevando la somma eccedente o trasformandoli in libretti nominativi. Dal 30 aprile, poi, se cediamo un libretto al portatore abbiamo 30 giorni di tempo per comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cediamo. A partire dal 30 aprile 2008 a chi non rispetta le regole sul saldo dell'importo di un libretto al portatore può essere applicata una sanzione dal 20 al 40% del saldo. Chi non regolarizza il saldo dei libretti entro il 30 giugno 2009 o dimentica di indicare a chi ha ceduto il libretto rischia una sanzione dal 10 al 20% del saldo del libretto.
Contanti - Dal 30 aprile 2008 il limite massimo per effettuare trasferimento di contanti scende da 12.500 a 5mila euro. In caso il trasferimento di contante avvenga tramite i "Money transfer" (soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi) sono previsti limiti più stretti: massimo 2mila euro. Tutte misure, dunque, che mirano a disincentivare l'uso del contante, visto che alla fine del 2006 le transazioni regolate non in contante erano 62 per abitante in Italia, contro le 150 registrate nell'Eurosistema e il 90% delle transazioni commerciali avviene in contanti.

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